RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI E CONTROLLO DEI SOCI (2476 CC)-GIURISPRUDENZA
- Salvatore Severino
- 1 giorno fa
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In caso di esercizio da parte del curatore fallimentare dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci, la prova dell'esistenza del danno, del suo ammontare e della riconducibilità dello stesso al comportamento illegittimo degli organi della società fallita spetta all'attore, secondo le regole generali, mentre al convenuto incombe la dimostrazione della non imputabilità dell'evento dannoso alla sua condotta, mediante la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi impostigli dalla legge. Un'inversione dell'onere di provare il nesso causale è configurabile soltanto quando l'assoluta mancanza ovvero l'irregolare tenuta delle scritture contabili rendano concretamente impossibile al curatore fornire la relativa dimostrazione, dal momento che in tale ipotesi la condotta del sindaco, che integra la violazione di obblighi specificamente posti a suo carico dalla legge, risulta di per sé idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio della società.
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 17/10/2022, n. 30383
Il diritto di accesso e ispezione di cui all'art. 2476, comma 2, c.c. non sopravvive alla cancellazione della società (a responsabilità limitata) dal Registro delle Imprese, trattandosi di un diritto il cui esercizio trova fondamento nello status socii e che non può essere fatto valere da colui che abbia perso tale qualità ad esito dell'estinzione dell'ente. Una volta che la società sia stata cancellata dal Registro delle Imprese, all'(ex) socio è riconosciuto il (più limitato) diritto di esame di cui all'art. 2496 c.c.
Tribunale Milano, Sez. spec. in materia di imprese, 22/04/2022

Le clausole esonerative di responsabilità dell'ex amministratore inserite in un atto di cessione quote devono essere qualificate come patti parasociali. Ai patti parasociali nelle S.r.l. è applicabile la disciplina generale in materia contratti e non è essenziale che tutti i partecipanti rivestano la qualità di socio. Il vincolo obbligatorio che discende dal patto parasociale, quale contratto atipico, per essere valido deve essere meritevole di tutela. Ogni qualvolta la convenzione favorisce la tutela di un interesse di un socio, a detrimento dell'interesse sociale (da intendersi in una visione globale, non limitata ai soci ma estesa anche ai creditori sociali), la sua validità è minata, soprattutto quando determina la violazione di norme imperative o l'elusione dello statuto generale di disciplina della società di capitali. Le clausole d'esonero da responsabilità dell'ex amministratore, contenute nel contratto di acquisto delle partecipazioni, sono in conflitto con l'interesse generale della società a ottenere il risarcimento in caso di mala gestio e integra una condotta contraria alle finalità imposte dal modello legale di società. La loro nullità sussiste sia nel caso di esonero preventivo dell'amministratore da responsabilità per attività ancora da compiere, sia nel caso di esonero successivo per attività già compiute. L'esonero di responsabilità può essere deliberato solo in sede assembleare.
Tribunale Napoli, Sez. spec. in materia di imprese, 23/02/2022
Nel giudizio di responsabilità promosso dal socio di s.r.l. nei confronti dell'amministratore ai sensi dell'art. 2476 c.c., la società è litisconsorte necessario e l'amministratore, in quanto munito di poteri di rappresentanza dell'ente, versa in una situazione di conflitto di interessi che richiede la nomina di un curatore speciale, il quale mantiene la "legitimatio ad processum" solo fino a quando i soci non provvedono alla designazione di un nuovo legale rappresentante, spettando, poi, al giudice, acquisita la notizia, concedere un termine perentorio per la costituzione di quest'ultimo, in applicazione dell'art. 182, comma 2, c.p.c., pena la nullità degli atti processuali compiuti dopo tale designazione. (Nella specie, la S.C., riscontrata la nomina del liquidatore, nuovo legale rappresentante della società, già in pendenza del primo grado di giudizio, ha cassato la sentenza impugnata, rinviando al giudice di appello, in diversa composizione, affinché provvedesse a decidere nuovamente la causa previa rinnovazione degli atti nulli ex art. 354, ultimo comma, c.p.c., e previa eventuale rimessione in termini ex art. 294 c.p.c. della parte non correttamente costituita).
Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 20/09/2021, n. 25317 (rv. 662505-01)
In sede di azione di responsabilità ex art. 2392 c.c. art. 2392 - Responsabilità verso la società c.c., la totale mancanza di contabilità sociale (o la sua tenuta in modo sommario e non intellegibile) giustifica la condanna dell'amministratore al risarcimento del danno, vertendosi in tema di violazione da parte dell'amministratore medesimo di specifici obblighi di legge, idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio sociale, la cui entità ben può essere determinata, in via equitativa, in misura percentuale (nella fattispecie, pari al 30%) rispetto al maggior importo del credito erariale ammesso al passivo per effetto della omissione degli adempimenti tributari e contributivi.
Cass. civ., Sez. III, 29/10/2019, n. 27610
La revoca provvisoria dell'amministratore di una s.r.l., prevista dall'art. 2476, comma 3, c.c., deve essere ricondotta nel novero delle misure cautelari anticipatorie degli effetti della sentenza di merito e ad essa per questo non si applica la disciplina di cui all'art. 669 novies, comma 1, c.p.c., trattandosi di provvedimento che, a norma dell'art. 669 octies, comma 6 e 8, c.p.c., è destinato a mantenere la sua efficacia anticipatoria indipendentemente dall'instaurazione del giudizio di merito e dell'eventuale estinzione dello stesso.
Tribunale Genova, 13/01/2018
La domanda cautelare prevista dall'art. 2476, comma 3, c.c. deve essere ricondotta nelle misure cautelari idonee ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, ovvero in quelle misure cautelari alle quali non si applica l'art. 669 novies, comma 1, c.p.c. e che, dunque, sono destinate a mantenere la loro efficacia anticipatoria a prescindere dall'instaurazione del giudizio di merito e dell'eventuale estinzione dello stesso. La domanda cautelare in questione non presuppone la contestuale proposizione di un'azione di responsabilità verso gli amministratori, né si pone in necessaria correlazione strumentale nei confronti di tale tipologia di azione, ben potendo essere strumentale ed anticipatoria rispetto ad un'azione volta ad ottenere una sentenza di revoca degli amministratori, allorché nella gestione della società siano presenti gravi irregolarità gestionali potenzialmente dannose per la società.
Tribunale Milano, Sez. spec. in materia di imprese, 22/04/2016
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