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LA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

  • Immagine del redattore: Salvatore Severino
    Salvatore Severino
  • 4 apr
  • Tempo di lettura: 4 min

L’articolo 163 del codice penale contempla come: «Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa. Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a tre anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a tre anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa. Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni e sei mesi, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni e sei mesi, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa. Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell'articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine, abbia partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena, determinata nel caso di pena pecuniaria ragguagliandola a norma dell'articolo 135, rimanga sospesa per il termine di un anno».

L'istituto della sospensione condizionale della pena è stato introdotto, inizialmente, attraverso la legge 267/1904 (condanna condizionale); ad ogni modo, l'originaria disciplina prevista nel codice del 1930 contemplava la sua applicazione a delinquenti primari, occasionali e non pericolosi, e condannati a pene brevi

Generalmente, la funzione della sospensione condizionale della pena è identificata nel perseguimento di esigenze di natura preventiva destinata a sottrarre dal carcere un individuo condannato a una pena detentiva breve, nella condizione in cui possa configurarsi, come deterrente idoneo, la minaccia pendente di una successiva esecuzione.

I requisiti connessi all’applicazione della sospensione condizionale della pena sono contemplati agli articoli 163 e 164, codice penale; la prima previsione codicistica definisce l'ambito oggettivo di applicazione della misura, mentre la seconda previsione fissa i requisiti soggettivi.


Da un punto di vista oggettivo, la sospensione condizionale della pena è applicabile in caso di pronuncia di una sentenza di condanna alla pena della reclusione o dell'arresto non superiore a due anni; il limite di pena è stabilito in tre anni nella condizione in cui il condannato al momento del fatto era minore di anni diciotto, e in due anni e sei mesi se il condannato al momento del fatto era di età ricompresa tra i diciotto e i ventuno anni o ultrasettantenne.



Il beneficio è attuato, esclusivamente, alle pene principali ed accessorie, ma non alle sanzioni amministrative accessorie; giova evidenziare come l'istituto della sospensione condizionale della pena non può applicato due volte, anche se nella condizione in cui la pena emessa attraverso la precedente condanna, cumulata con quella da infliggere, non superi i limiti oggettivi previsti dalla norma, sarà, nuovamente, possibile, da parte del giudice, l’applicazione del beneficio.

L'articolo 167, codice penale, contempla come il reato sia estinto nella condizione in cui il condannato, nei termini previsti, entro cinque anni (delitti) e due anni (contravvenzioni) non commetta altro delitto o contravvenzione.


FONTE


Gatta G. L., (2011), Commento dell'art. 163 cp (sospensione condizionale della pena), §§ IV-X, XIV, XVI, XVIII-XIX. In Codice penale commentato (pp. 1952-1986), Ipsoa.


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