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IL POSSESSO NELL'USUCAPIONE; GIURISPRUDENZA

  • Immagine del redattore: Salvatore Severino
    Salvatore Severino
  • 16 mag
  • Tempo di lettura: 3 min

Per l'acquisto di una servitù per usucapione, è necessaria la dimostrazione di un esercizio pacifico, continuo, ininterrotto e pubblico del diritto di passaggio per un periodo di vent'anni, configurandosi l'apparenza della servitù come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinati al suo esercizio. Per quanto concerne la servitù per destinazione del padre di famiglia, è indispensabile l'identificazione di segni tangibili che dimostrino inequivocabilmente l'esistenza di un onere stabile gravante sul fondo servente, al tempo della separazione dei fondi dal medesimo proprietario. La mancanza di tali prove, o l'interpretazione degli atti di tolleranza come unico utilizzo del passaggio, comporta la non riconoscibilità della servitù richiesta. Ulteriormente, per la costituzione di una servitù coattiva di passaggio, oltre alla necessità dell'interclusione effettiva del fondo, è richiesto che l'imposizione del passaggio non determini un sacrificio maggiore per il fondo servente rispetto al beneficio per il fondo dominante.


CASSAZIONE 7643/2024



Il possesso è il potere sulla cosa esercitato quale espressione del diritto di proprietà, laddove la detenzione consiste nella mera materiale disponibilità fisica del bene, tollerata dal possessore. Dunque la differenza tra le due figure è rappresentata dall'elemento psicologico: il detentore è privo dell'"animus possidendi" e detiene la cosa nella consapevolezza della sua altruità; invece il possesso utile ad usucapire poggia sui seguenti requisiti: 1. deve essere continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico; 2. deve concretarsi in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale; 3. deve protrarsi per 20 anni e deve essere accompagnato dall'intenzione di esercitare il potere sulla cosa.


TRIBUNALE AVELLINO 89/24



Il possesso utile all'usucapione ordinaria del diritto di proprietà si concreta in un espletamento costante sulla res dei poteri tipicamente afferenti lo status proprietatis, avvenuto in modo pacifico e pubblico, ossia in maniera oggettivamente palese e non violenta, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla volontà del possessore di comportarsi come titolare del diritto reale sul bene medesimo, pur nella consapevolezza dell'altrui proprietà.


CORTE APPELLO PALERMO 991/23





Affinché si realizzi l'usucapione di un diritto devono necessariamente sussistere i requisiti del possesso continuo ed ininterrotto, nonché non viziato da violenza o clandestinità per un determinato periodo di tempo che varia a seconda che il bene sia immobile o mobile, nonché l'intenzionalità di tale condotta. Più nello specifico è necessario che l'esercizio del possesso sia corrispondente al contenuto del diritto affermato per tutto il periodo necessario e con decorrenza dal giorno in cui il possesso ha avuto inizio. Per quanto concerne l'animus, è necessario che vi sia la palese intenzione di comportarsi come l'effettivo titolare del diritto reale.


TRIBUNALE FIRENZE 1253/23



Ai fini dell'usucapione la signoria sul bene deve presentare i requisiti della permanenza e costanza (senza richiedere un'ingerenza assidua sul bene), il possesso deve essere ininterrotto e deve manifestarsi in modo indubbio e certo, attraverso un'attività corrispondente al contenuto di un diritto reale; inoltre non deve essere privo violento e/o clandestino: quindi il possessore deve essere entrato in rapporto con la cosa senza avere utilizzato violenza ed in modo visibile, con la conseguenza che il tempo in cui il possesso viene effettuato con violenza o in modo non percepibile dal titolare non vale ai fini del computo del periodo necessario all'usucapione, che inizia a decorrere dalla cessazione della violenza o della clandestinità.


TRIBUNALE LANCIANO 126/22



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