BENI INALIENABILI-QUALI SONO?
- Salvatore Severino
- 28 giu
- Tempo di lettura: 3 min

I beni inalienabili sono regolamentati, in primo luogo, attraverso il Codice Civile e il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; nello specifico, l'articolo 823 del Codice Civile stabilisce che i beni del demanio pubblico sono inalienabili e non possono essere oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi speciali.
L'articolo 54 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio definisce inalienabili i beni culturali demaniali; in tale categoria sono ricompresi gli immobili e le aree di interesse archeologico, gli immobili dichiarati monumenti nazionali, oltre ai musei, alle pinacoteche, alle biblioteche e alle gallerie.
Nello specifico, l’articolo 823, Codice Civile, contempla come: «I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice».

Invece, l’articolo 54, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, prevede come: «Sono inalienabili i beni del demanio culturale di seguito indicati; a) gli immobili e le aree di interesse archeologico; b) gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente; c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche; d) gli archivi. d-bis) gli immobili dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d) ; d-ter) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all' articolo 53 …….. Sono altresì inalienabili: a) le cose appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni [ , se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili ], fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12. Se il procedimento si conclude con esito negativo, le cose medesime sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell'articolo 12, commi 4, 5 e 6; [b) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53;] c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53, nonché gli archivi e i singoli documenti di enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicati al medesimo articolo 53; [d) le cose immobili appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53 dichiarate di interesse particolarmente importante [quali testimonianze dell'identità e della stona delle istituzioni pubbliche, collettive, religiose], ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d).] …….. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali. Qualora si tratti di beni o cose non in consegna al Ministero, del trasferimento è data preventiva comunicazione al Ministero medesimo per le finalità di cui agli articoli 18 e 19. ……. I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati esclusivamente secondo le modalità e per i fini previsti dal Titolo II della presente Parte»
Un’elencazione non esaustiva di beni inalienabili potrebbe includere: lido del mare, la spiaggia, i porti, canali e fossi, fiumi, torrenti, laghi, immobili e aree di interesse archeologico, immobili dichiarati monumenti nazionali, musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche, archivi, strade, ferrovie, aeroporti e le connesse pertinenze.
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